Art 111 Costituzione

La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.
Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.

Commi I e II.

…Chissà perchè io nelle ‘procedure’ mi sono fatta un c***o così, se tanto poi arriva qualcuno che manda tutto a pu***ne!

Quel capitolo potevo pure saltarlo, no?! Avrei risparmiato fatica! 🙂 [–>sorriso amaro!]

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